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Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 08/05/1982 (Rv. 420752 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI DECOZIONE DA PARTE DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA - CONTENUTO E REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420752-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI DECOZIONE DA PARTE DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA - CONTENUTO E REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI IMMOBILE.*

In tema di Azione revocatoria fallimentare, nell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma primo, n. 1, legge fallimentare, l'inscientia decoctionis, che il terzo deve provare al fine di sottrarsi alla revoca, ricorre solo quando sussistano circostanze esterne, specifiche e concrete, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza nel convincimento che l'alienante si trovi in condizioni di normale Esercizio dell'attività imprenditoriale. La suddetta prova può essere data con ogni mezzo, ma deve essere sempre precisa e rigorosa, particolarmente quando le circostanze rivelino un'accentuata anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'Azione di revoca, come nel caso che un immobile, venduto nell'imminenza del fallimento, fosse stato acquistato dal fallito soltanto alcuni mesi prima per un prezzo notevolmente superiore. (Conf 1121/81, mass n 411683; (Conf 371/81, mass n 410834; (Conf 2936/78, mass n 392364, 392365).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)