Sez. 1, Sentenza n. 3267 del 19/05/1980 (Rv. 407069 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
In tema di Azione revocatoria fallimentare, proposta a norma dello art 67 primo comma della RD 16 marzo 1942 n 267, la prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza, pur investendo una situazione soggettiva di natura psichica, non identificabile con l'obiettiva non conoscibilita dell'insolvenza stessa, puo essere fornita attraverso presunzioni evincibili da oggettive circostanze esterne, ove tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza nel convincimento che il debitore si trovi in condizioni di normale Esercizio dell'attivita imprenditoriale. (V 2936/78, mass n 392364; (V 2516/75, mass n 376431).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)