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Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 13/06/1978 (Rv. 392364 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - INSCIENTIA DECOTIONIS - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392364-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - INSCIENTIA DECOTIONIS - NOZIONE.*

La inscientia decotionis, necessaria al fine di escludere l'assoggettamento a revocatoria fallimentare degli Atti previsti dall'art 67 primo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, pur costituendo un fatto soggettivo di natura psichica, non puo essere circoscritta ad un mero stato d'animo, ma ricorre solo quando sussistano circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente in quel convincimento persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza. (V 2516/75, mass n 376431; (V 2475/74, mass n 370898).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)