Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 24/02/1981 (Rv. 411683 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL MEDESIMO - MANCANZA DI PROTESTI CAMBIARI, O DI ESECUZIONI INFRUTTUOSE - POSSIBILITA DEL TERZO DI CONOSCERE LO STATO DI INSOLVENZA - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL MEDESIMO - MANCANZA DI PROTESTI CAMBIARI, O DI ESECUZIONI INFRUTTUOSE - POSSIBILITA DEL TERZO DI CONOSCERE LO STATO DI INSOLVENZA - SUSSISTENZA.*
Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare, quando si tratti delle ipotesi contemplate nel primo comma dell'art 67 legge fallimentare il terzo, per vincere la presunzione di conoscenza, da parte sua, dello stato di insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, deve fornire la prova, con ogni mezzo, della propria inscientia decotionis, la quale ricorre solo quando sussistano circostanze esterne, concrete e specifiche tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza nel convincimento che il debitore si trovi in condizioni di normale Esercizio della attivita imprenditoriale. Ai predetti fini, la Mancanza di protesti cambiari o di esecuzioni infruttuose non escludono la possibilita del terzo di conoscere lo stato di insolvenza del debitore, anche se questa non si era pubblicamente manifestata, e cio soprattutto quando le parti siano ricorse ad un mezzo anormale di pagamento quale una apertura di credito, con relativa cessione dei crediti spettanti al fallendo nei confronti di un suo debitore, con funzione solutoria dei crediti del terzo (nella specie, una banca) gia risultanti da un precedente conto corrente. (V 3267/80, mass n 407069 e 407070; (V 2936/78, mass n 392364 e 392363; (V 2516/75, mass n 376431).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)