diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23404 del 09/02/2017 Ud. (dep. 12/05/2017) Rv. 270311 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Atto formale - Deducibilità dalle conclusioni rassegnate in udienza dall'appellante - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270311-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)