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Sez. 3, Sentenza n. 825 del 18/01/2006 (Rv. 587134 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Estinzione del processo - Conservazione dell'effetto interruttivo e non di quello sospensivo - Questione di legittimità costituzionale incidentale per assunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587134-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2945 cod. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo alla distinta disciplina prevista rispettivamente nei commi secondo e terzo sul presupposto che il legislatore, nel confezionare il terzo comma (secondo cui "se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interrutivo"), si sarebbe espresso in termini retroattivi, allorché ha ritenuto, dichiarando inefficace l'attività giurisdizionale svolta nel processo, di considerare solamente il periodo interruttivo dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ponendo, così, immotivatamente, nel nulla assoluto l'attività giudiziale compiuta, spesso assai lunga, e conferendo quindi effetto interruttivo unicamente al citato atto introduttivo. Infatti, non sussiste alcuna violazione del precetto dell'art. 3 Cost. atteso che la situazione è totalmente diversa a seconda che il giudizio si sia concluso con una pronunzia passata in giudicato e, quindi, con un accertamento rilevante ex art. 2909 cod. civ., o, piuttosto, con una declaratoria di estinzione; invero, nel primo caso, ciò che rileva non è l'attività giudiziale e istruttoria svoltasi nel corso del giudizio (che, in ipotesi, potrebbe anche mancare), ma la presenza di una pronunzia passata in giudicato che fa certamente difetto nella seconda ipotesi e tale circostanza è certamente sufficiente "ex se" a giustificare un diverso trattamento, dal punto di vista giuridico, delle ipotesi rispettivamente disciplinate al comma secondo (in cui l'interruzione della prescrizione ha effetti permanenti) e al comma terzo del citato art. 2945 cod. civ. (nel cui caso la prescrizione opera con effetti istantanei). Va esclusa, inoltre, l'assunta violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., rilevandosi, al riguardo, che il codice di rito, proprio con riguardo all'estinzione del processo per mancata prosecuzione o riassunzione, prevede una serie di cautele che escludono che il giudizio possa "estinguersi" senza la consapevolezza delle parti in causa (o, almeno, dei loro procuratori), dovendosi, d'altro canto, escludersi che, alla stregua delle ragioni precedentemente evidenziate, emerga una contraddizione fra le disposizioni previste dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ. e dallo stesso art. 2945, comma terzo, cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)