Sez. 5, Sentenza n. 3557 del 22/02/2005 (Rv. 579657 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle Commissioni tributarie - Riforma dell'Amministrazione finanziaria e successione <ex lege> delle Agenzie fiscali - Posteriore alla sentenza di primo grado - Atto di appello proposto direttamente dall'Agenzia - Conseguenze - Estromissione del Ministero - Affermazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Quando la successione <ex lege> dell'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze si sia realizzata, in ragione della riforma dell'A.F. ai sensi del D. Lgs. n. 300 del 1999, dopo la conclusione del giudizio di secondo grado e l'appello sia stato proposto direttamente dall'Agenzia (ovvero dalla relativa articolazione periferica di essa) si verifica l'estromissione del Ministero, dante causa, dal giudizio, sicchè quest'ultimo non può più essere considerato parte in causa. Infatti, qualora il dante causa non impugni la sentenza a lui sfavorevole, in tal modo dimostra di non essere interessato al giudizio e di volerne restare fuori, e, ove la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale, egli consente all'estromissione dal giudizio del precedente contraddittore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)