Sez. 2, Sentenza n. 322 del 02/10/2013 Cc. (dep. 08/01/2014) Rv. 258103 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - Contestazione o dimostrazione dell'esistenza di un'associazione a delinquere - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Nella specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)