Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 260007 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso e agevolazione di una associazione mafiosa - Esistenza effettiva di un'associazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)