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Sez. 5, Sentenza n. 32530 del 18/06/2025 Ud. (dep. 02/10/2025) Rv. 288676-01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Riserva di costituirsi parte civile - Valida manifestazione della volontà di querelare - Applicazione del principio del “favor querelae” - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288676-01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA

In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.

Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)