Sez. L, Sentenza n. 3726 del 03/06/1986 (Rv. 446606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI NUOVI DALL'ENERGIA ELETTRICA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ PER IL LAVORATORE DI USARE NON CONTINUATIVAMENTE MACCHINE ED APPARECCHI CONSIDERATI DALLA LEGGE FONTE DI RISCHIO - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI NUOVI DALL'ENERGIA ELETTRICA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ PER IL LAVORATORE DI USARE NON CONTINUATIVAMENTE MACCHINE ED APPARECCHI CONSIDERATI DALLA LEGGE FONTE DI RISCHIO - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce per l'uso di apparecchi mossi dall'energia elettrica una presunzione iuris et de iure di pericolosità, che non consente al giudice alcun diretto apprezzamento del rischio di infortuni che esso comporta; mentre, per altro verso, è sufficiente a concretizzare la necessità della tutela assicurativa il fatto che il lavoratore, comunque qualificato, abbia necessità di usare, per l'Esercizio delle sue attribuzioni, anche in modo non continuativo, macchine ed apparecchi considerati dalla legge fonte di rischio. (Conf 6309/85, mass n 443408; (Conf 5669/85, mass n 442863; (Conf 2936/82, mass n 420842).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)