Sez. L, Sentenza n. 6420 del 17/05/2000 (Rv. 536616 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Differenza con la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio - Conseguenze - Fattispecie in tema di citazione in giudizio di una Asl per debiti pregressi di una soppressa Usl.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda unità sanitaria locale convenuta in giudizio per rispondere di pregressi debiti di una unità sanitaria locale soppressa, rilevando che, a norma dell'art. 6 legge n. 274 del 1964, la Asl convenuta non era individuabile come soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)