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Sez. L, Sentenza n. 3677 del 22/07/1978 (Rv. 393195 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE FORMULATA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE DI APPELLO IMMEDIATAMENTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393195-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE FORMULATA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE DI APPELLO IMMEDIATAMENTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ, nella nuova formulazione stabilita dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione, con decorrenza per gli uni e per l'altro, dal giorno della maturazione del diritto. Tale norma spiega immediata efficacia nei giudizi in corso, ancorche vertenti su crediti da rapporti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973, e poiche tale liquidazione deve essere fatta anche d'ufficio dal giudice, e rituale la domanda di rivalutazione formulata nella comparsa conclusionale di appello immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge citata, dal momento che la stessa non costituisce una domanda nuova preclusa dall'art 437 cod proc civ, ma una Forma di sollecitazione nei confronti del giudice. (V 309/77, mass n 386215; (V 96/77, mass n 383602; (V 3788/76, mass n 382486; (V 3215/76, mass n 382008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)