Sez. 4, Sentenza n. 20044 del 17/03/2015 Ud. (dep. 14/05/2015) Rv. 263866 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Parte civile ammessa al patrocinio - Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile - Somma da corrispondere allo Stato - Liquidazione nel giudizio di legittimità - Presupposti - Indicazione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, affinché la Corte di cassazione possa procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110, d.P.R. n. 115 del 2002, è indispensabile che il difensore abbia presentato una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R. (In motivazione la Corte ha precisato che liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile ai sensi del citato art. 82).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)