Sez. 3, Sentenza n. 48495 del 06/11/2013 Cc. (dep. 04/12/2013) Rv. 258079 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Provvedimento in materia del giudice dell'esecuzione - Rimedio esperibile - Opposizione davanti allo stesso giudice - Ricorso per cassazione - Esclusione - Conversione in opposizione davanti allo stesso giudice - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero "de plano" ai sensi del successivo art. 667, comma quarto, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che come tale deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)