Sez. 5, Ordinanza n. 42623 del 10/07/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274012 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere | Annullamento con rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione a seguito di opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. –– Successiva decisione del giudice dell’esecuzione – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Riqualificazione del ricorso in opposizione al giudice dell’esecuzione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere
Nell'ipotesi di annullamento con rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la successiva decisione del giudice dell'esecuzione deve ritenersi nuovamente opponibile, sicchè l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento deve essere riqualificato come opposizione al giudice dell'esecuzione al quale vanno trasmessi gli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)