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Sez. U, Sentenza n. 7859 del 11/06/2001 (Rv. 547379 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della p.a. - Riserva al giudice amministrativo - Ambito - Controversia concernente la costituzione del rapporto d'impiego - Spettanza al giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547379-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del comma primo dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modif. sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Ne consegue che sono sottratte alla giurisdizione amministrativa non solo le controversie concernenti selezioni espletate all'interno di categorie di personale già dipendente della pubblica amministrazione, ma anche le controversie nelle quali la "res litigiosa" riguardi atti successivi alla approvazione della graduatoria definitiva, con cui si concludono le operazioni selettive. (La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia concernente il conferimento - con provvedimento negoziale di nomina ad opera del direttore generale della ASL sulla base di un giudizio di idoneità formulato, all'esito della fase concorsuale, da un'apposita commissione - dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)