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Sez. 2, Sentenza n. 3731 del 28/06/2000 Cc. (dep. 29/09/2000) Rv. 217096 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Divieto correlato a condanna per determinati reati - Operatività anche in caso di sentenza di patteggiamento - Sussistenza - Previsione del divieto solo in relazione alle forme aggravate di alcuni reati - Sentenza esprimente giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate - Rilevanza ai fini della inoperatività del divieto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217096-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 cod. proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna; il suddetto divieto opera, inoltre, anche quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo "quoad poenam", ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)