Sez. 1, Sentenza n. 20796 del 12/04/2019 Cc. (dep. 14/05/2019) Rv. 276312 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condanna per reato aggravato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione - Riconoscimento della equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti - Rilevanza - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)