Sez. 1, Sentenza n. 36318 del 19/09/2012 Cc. (dep. 21/09/2012) Rv. 253784 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Delitto di rapina aggravata - Sentenza di condanna - Equivalenza o prevalenza circostanze attenuanti - Ordine di esecuzione - Sospensione - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La condanna per il delitto di rapina aggravata è d'ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4-bis ord. pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)