Sez. 1, Sentenza n. 48502 del 18/11/2004 Cc. (dep. 16/12/2004) Rv. 230170 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione della pena - Condannato per uno dei reati indicati nell'art. 4 bis ord.pen. - Concessione - Esclusione - Fruibilità da parte del condannato di misure alternative alla detenzione - Irrilevanza - Fattispecie.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
La sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), neanche se egli possa essere ammesso a fruire di misure alternative alla detenzione per la sussistenza di determinate condizioni, compresa in esse l'assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a condanna a pena inferiore ai tre anni per il reato di violenza sessuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)