Sez. 1, Sentenza n. 7624 del 09/06/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 153495 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATI PUNITI CON PENE DELLO STESSO GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO SOLO CON PENA DETENTIVA E REATO MENO GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE - UNIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATI PUNITI CON PENE DELLO STESSO GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO SOLO CON PENA DETENTIVA E REATO MENO GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE - UNIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*
La disciplina del reato continuato è applicabile - sempreché si tratti di reati puniti con pene dello stesso genere - pur se il reato più grave sia punito solo con pena detentiva e quello meno grave con pene congiunte. In tal caso la pena complessiva va determinata apportando un aumento a quella detentiva fissata per la violazione più grave senza necessità di far luogo alla irrogazione di pena pecuniaria. (la Cassazione ha chiarito che in virtù dell'autonomia del regime sanzionatorio previsto dall'art. 81 del codice penale, la pena pecuniaria, prevista per il reato minore congiuntamente a quella detentiva, non viene eliminata per la Determinazione del giudice al di fuori dello schema legale, ma resta assorbita nella pena risultante in base al meccanismo dettato dalla legge per il concorso formale di reati o per il reato continuato). (Conf. Mass. 150911; sul principio espresso in massima, V., altresì, in senso conforme, mass. 148401, ove è, però, ritenuto che, in tal caso, la pena complessiva va determinata apportando un aumento alla pena detentiva fissata per la violazione più grave ed aggiungendo la pena pecuniaria, con l'ulteriore precisazione che l'aumento e l'aggiunta potranno essere opportunamente commisurati dal giudice, eventualmente anche sotto i minimi edittali previsti per il reato meno grave, ma che, in ogni caso, le pene addizionate alla pena base, conguagliate ai sensi dello art. 135 del cod. pen. e sommate tra loro, non potranno far superare alla pena base la misura del triplo; contra, mass. Nn. 149783, 144116, 143968, 143785, 143332, 137796 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)