Sez. 1, Sentenza n. 3387 del 12/12/1980 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148401 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DI REATI - REATI DELLA STESSA CATEGORIA (DELITTI O CONTRAVVENZIONI - REATO PIU GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE (DETENTIVA E PECUNIARIA) - REATI 'SATELLITÌ PUNITI CON PENA UNICA (DETENTIVA O PECUNIARIA) - UNIFICAZIONE DELLE PENE - AMMISSIBILITA - REATO PIU GRAVE PUNITO CON PENA UNICA - REATI SATELLITI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - APPLICABILITA DELLA CONTINUAZIONE E DEL CONCORSO FORMALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DI REATI - REATI DELLA STESSA CATEGORIA (DELITTI O CONTRAVVENZIONI - REATO PIU GRAVE PUNITO CON PENE CONGIUNTE (DETENTIVA E PECUNIARIA) - REATI 'SATELLITÌ PUNITI CON PENA UNICA (DETENTIVA O PECUNIARIA) - UNIFICAZIONE DELLE PENE - AMMISSIBILITA - REATO PIU GRAVE PUNITO CON PENA UNICA - REATI SATELLITI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - APPLICABILITA DELLA CONTINUAZIONE E DEL CONCORSO FORMALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non costituisce violazione del principio di legalita - ed e, percio, legittima - l'unificazione, a titolo di concorso formale o di continuazione, di reati della stessa categoria (tutti delitti o contravvenzioni), sia nell'ipotesi che per la violazione piu grave sia prevista dalla legge una pena detentiva congiunta a pena pecuniaria e per quella meno grave una sola di tali pene, sia nell'ipotesi in cui la violazione piu grave sia punita con pena unica e quella meno grave con pene congiunte: in quest'ultimo caso il trattamento sanzionatorio vien determinato con l'aumento della pena base - corrispondente a quella unica prevista per il reato piu grave - e con l'aggiunta della pena di specie diversa prevista, insieme all'altra, per la violazione piu lieve. Sia l'aumento che l'aggiunta possono essere opportunamente commisurati dal giudice - eventualmente anche al di sotto dei minimi edittali previsti per il reato meno grave - con il solo limite che le pene addizionate alla pena base, ragguagliate e sommate tra loro, non determinino una pena complessiva superiore al triplo della pena base. (la Cassazione ha chiarito che il principio di legalita e rispettato ogni volta che nella pena complessiva derivante dall'applicazione delle norme sul concorso formale o sulla continuazione dei reati, non perdano la propria individualita le pene separatamente previste per i singoli reati e che, nel secondo dei casi indicati in massima, la pena risultante dall'applicazione del cumulo e costituita da due pene di genere diversa (detentiva e pecuniaria), una omogenea a quella prevista per il reato piu grave e per quello meno grave concorrente, e l'altra - quella aggiunta alla pena base - omogenea all'altra delle due sancite per il reato meno grave, si che il principio di legalita risulta rispettato proprio in quanto - non diversamente da cio che avviene nella prima ipotesi indicata in massima - anche in questo caso una delle componenti della pena complessiva e riferibile ad entrambe le violazioni in concorso, mentre l'altra e pur sempre riferibile ad una di tali violazioni). (Conf, sulla prima ipotesi, sez Unite 22 ottobre 1977, zavatti, mass n 137328, e mass nn 137796, 138550, 139695, 142003, 142822, 143429, 144059, 145078, 145974; contra, sulla seconda ipotesi, sez Unite 22 ottobre 1977, zavatti, mass n 137329, e mass nn 137796, 143332, 143785, 143968, 144116; V, altresi, sez Unite 23 ottobre 1976, desideri, mass n 134813 e sentenza n 34 del 1977 della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)