Sez. 1, Sentenza n. 8328 del 22/03/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155241 - 01
REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - PENA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PENA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - PENA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PENA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio di legalità della pena è rispettato ogni qualvolta che nella pena complessiva derivante dall'applicazione delle norme sul concorso formale o sulla continuazione dei reati, non perdano la loro individualità le pene separatamente previste per i singoli reati, sì che, nell'ipotesi in cui il reato più grave sia punito con una sola pena - detentiva o pecuniaria - e quello meno grave con pene congiunte, la pena risultante dall'applicazione del cumulo è costituita da due pene di genere diverso (detentiva e pecuniaria), una omogenea a quella prevista per il reato più grave e l'altra - quella aggiunta alla pena base - omogenea all'altra delle due sancite per il reato meno grave, con la conseguenza che una delle componenti della pena complessiva è riferibile ad entrambe le violazioni in concorso e l'altra è pur sempre riferibile ad una di tali violazioni. (Conf mass n 148401; (contra mass n 153495; (contra mass n 150911; (V mass n 155240).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)