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Sez. 3, Sentenza n. 2852 del 07/05/1982 (Rv. 420735 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - AZIONE CONTRO IL CONDUTTORE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPETTANZA AL LOCATORE - ECCEZIONE DI DIFETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL BENE LOCATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420735-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - AZIONE CONTRO IL CONDUTTORE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPETTANZA AL LOCATORE - ECCEZIONE DI DIFETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL BENE LOCATO - IRRILEVANZA.*

Il contratto di locazione, in quanto di natura personale ed a contenuto obbligatorio, prescinde del tutto dall'esistenza di un diritto reale sul bene, con la conseguenza che la legittimazione ad agire contro il conduttore, per inadempienza di questi, spetta al locatore, cui è riservata la disponibilità del bene e la facoltà di trasferirne la detenzione ed il godimento, mentre il conduttore non può utilmente opporre la Mancanza del diritto di proprietà. (V 399/82, mass n 418100; (V 6430/81, mass n 417246; (V 6413/79, mass n 403143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)