Sez. 1, Sentenza n. 22117 del 23/11/2004 (Rv. 578103 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Esproprio del comprensorio di Capocotta (legge n. 372 del 1985) - Vincoli legali paesaggistici e storico - culturali - Edificabilità di fatto - Preclusione - Altre destinazioni di fatto della zona, compatibili con la inedificabilità - Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nell'autorizzare l'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, ha natura di norma speciale, non solo per la parte in cui determina criteri eccezionali di liquidazione dell'indennità di espropriazione dei beni in essa compresi (secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli), ma anche per la rilevazione, su tali beni, di vincoli paesaggistici e storici già esistenti in natura, vincoli non indennizzabili né temporanei ed incompatibili con ogni tipo di edificabilità. Detti vincoli, riconosciuti dal citato art. 5, impediscono pertanto ogni fabbricabilità urbanistica e non consentono, neppure in via suppletiva, di ritenere in fatto edificabile le aree espropriate facenti parte della tenuta di Capocotta. Ciò, peraltro, non comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, debba farsi applicazione dei valori tabellari di cui agli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: il riferimento al valore "venale", contenuto nella citata legge n. 2892 del 1885, cui fa rinvio il detto art. 5, consente infatti di dare rilievo ad altre destinazioni di fatto della zona, compatibili con la loro inedificabilità, e quindi di considerare, sul piano estimativo, i fattori ambientali delle aree, come la facile accessibilità, la vicinanza a Roma e al mare, l'esistenza di essenze arboree di pregio e l'eventuale utilizzabilità per fini diversi da quelli agricoli (riserva di caccia, area floristica e faunistica, da sfruttare, ad esempio, per svago o turismo).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1985 num. 372 art. 5 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)