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Sez. 1, Sentenza n. 10936 del 30/04/2008 (Rv. 603191 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'esproprio delle aree comprese nella tenuta di Capocotta - Art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372 - Imposizione diretta di un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità e preclusivo della edificabilità legale - Esclusione - Determinazione dell'indennità di esproprio - Scadenza del vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all'esproprio - Conseguenze - Ricorso al criterio della edificabilità di fatto - Esame delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate - Natura edificatoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603191-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nell'autorizzare l'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, non ha imposto direttamente sulle stesse un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità; pertanto, essendo decaduto il vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all'esproprio, l'indennità di espropriazione va determinata sulla base del criterio della cosiddetta edificabilità di fatto, dovendosi fare riferimento, in mancanza di disciplina urbanistica, alla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis") prevista per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali. L'esame delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate ne esclude, peraltro, la natura edificabile, sia perché della stessa non è sintomatica la presenza all'epoca del decreto di esproprio di opere di urbanizzazione (rete viaria, elettrica, idrica e fognaria), atteso che dette opere si rinvengono anche in zone espressamente destinate dagli strumenti urbanistici esclusivamente ad utilizzazioni agricole, sia perché il vincolo paesistico (non avente natura espropriativa) imposto sulle aree ai sensi del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, è incompatibile con la vocazione edificatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1985 num. 372 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)