Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005 (Rv. 579670 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Notificazione o comunicazione alla controparte - Condizione dell'effetto estintivo - Configurabilità - Mancanza - Effetti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona solo a seguito della notifica di esso alla controparte, ove costituita, o della comunicazione di esso ai suoi procuratori, con apposizione del visto dei medesimi; solo in questo caso può essere dichiarata l'estinzione del processo, mentre ad una rinuncia non perfezionatasi può far seguito una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ove si accerti la sussistenza di un sopravvenuto difetto di interesse..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)