Sez. 6, Sentenza n. 2696 del 13/11/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242686 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 - Ambito di applicazione - Soggetti non organicamente inseriti in associazioni mafiose - Contributo al raggiungimento dei fini dell'associazione - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. (Fattispecie relativa ad una indebita locupletazione derivante da una serie di frodi informatiche commesse attraverso abusive ricariche di credito telefonico su elenchi di "sim cards", in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di stampo camorristico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)