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Sez. L, Sentenza n. 1167 del 05/02/1998 (Rv. 512246 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno di invalidità ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Requisito economico - Elemento costitutivo della pretesa - Configurabilità - Domanda intesa all'accertamento del solo requisito sanitario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512246-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità a norma degli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS)non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Ne consegue che non è ammissibile un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo essa diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto, e perciò non fondata su di un diritto asseritamente esistente ma prospettato solo come eventuale, quindi in mancanza dei caratteri di concretezza e attualità del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)