Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 15/02/1995 (Rv. 490445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Sentenza del conciliatore pronunciata secondo equità - Principi regolatori della materia - Nozione - Ricorso per violazione di norme di diritto - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto contro la sentenza del conciliatore chiamato a decidere secondo equità osservando i principi regolatori della materia a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399, è proponibile - oltre che in ipotesi di violazione di norme costituzionali, e quindi anche delle norme di legge ordinaria in materie coperte da riserve assoluta di legge, nelle quali l'equità non può trovare applicazione, salvo che in deroga di norme di mera esecuzione - solo in caso di violazione dei principi regolatori della materia (norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto in giudizio, nelle sue linee guida). Nè rileva la circostanza che il conciliatore richiami, ai fini della decisione, norme di diritto, senza menzionare l'equità, dovendosi ritenere che in tal caso il giudice implicitamente ritenga coincidenti i due ordinamenti, ed anche in questa ipotesi l'impugnazione per violazione di norme di diritto non può investire, a pena di inammissibilità, il giudizio - da ritenersi di equità - del conciliatore, se non nelle ipotesi suindicate. Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 rileva se concerne punti di fatto decisivi, in rapporto di causalità logica rispetto alla soluzione giuridica della controversia, mentre il vizio di motivazione è configurabile, ex artt. 132 n. 4 e 360 n. 4, solo se vi sia carenza totale di motivazione, incongruenza o incoerenza delle ragioni d'equità, ferma restando l'irrilevanza dell'errore di diritto nella motivazione, in ragione dei poteri correttivi della suprema corte. (Nella specie il conciliatore non aveva fatto alcun riferimento all'equità della decisione e la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base del rilievo che le norme di diritto applicate non hanno comportato la violazione di nessun principio regolatore della materia in relazione al tipo di rapporto dedotto in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)