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Sez. L, Sentenza n. 9643 del 20/05/2004 (Rv. 572981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Retribuzione differenziata e parità di mansioni - Diritto del lavoratore con pari mansioni alla retribuzione superiore riconosciuta ad altro lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni - Presupposti - Criteri di valutazione del comportamento datoriale - Ragionevolezza - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ

Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito di rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva a che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati; la mera attribuzione di un trattamento retributivo superiore a parità di mansioni, pertanto, non potrebbe giammai fondare il diritto di altri lavoratori al medesimo, superiore compenso, ma, in assenza di qualsivoglia apprezzabile motivazione del trattamento differenziale, potrebbe essere sintomatica di un comportamento discriminatorio del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati e fondare il diritto di questi ultimi (non già al medesimo trattamento, bensì) al risarcimento del danno, sempre che risulti provata non solo la mera disparità di trattamento (fatto di per sè legittimo), ma anche l'illegittimità del comportamento datoriale, attraverso la prova dell'intento discriminatorio, riscontrabile anche nella violazione concreta dei criteri di correttezza e buona fede, nonché nella mancanza di qualsivoglia motivazione del trattamento privilegiato, dovendo peraltro rilevarsi l'insufficienza del mero canone della ragionevolezza, che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto del principio posto dall'art. 3 Cost. da parte del legislatore, ma non può essere applicato con la stessa efficacia nei regolamenti privati di interesse che siano frutto di autonomia contrattuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)