Sez. 1, Sentenza n. 6746 del 05/11/2020 Cc. (dep. 22/02/2021) Rv. 280793 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi creditori - Limiti - Strumentalità del credito rispetto all’attività illecita - Verifica - Criteri - Scarto temporale tra erogazione del credito ed emersione della pericolosità - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Conseguenze - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)