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Sez. 3, Sentenza n. 52155 del 27/06/2018 Cc. (dep. 20/11/2018) Rv. 275026 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Successione di leggi nel tempo - Modifiche apportate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - Elevazione della soglia di punibilità - Effetti - "Abolitio criminis" parziale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275026-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, intervenuta con l'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di E. 150.000, 00, ha determinato una "abolitio criminis" parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)