Sez. 3, Sentenza n. 48585 del 20/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268193 - 01
SENTENZA - ASSOLUZIONE | Art. 10 - Bis D.Lgs. 74 del 2000 - Assoluzione per il reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancato raggiungimento della soglia di punibilità innalzata a seguito di "ius superveniens" - Formula di assoluzione - "Perché il fatto non sussiste" - Riflessi sul procedimento tributario - Individuazione.
SENTENZA - ASSOLUZIONE
In tema di reati tributari, l'assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n.74 del 2000 con la formula "perchè il fatto non sussiste", in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità elevata a seguito del D.Lgs. n.158 del 2015, significa che è stata accertata l'insussistenza del fatto che sia stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella prevista per la realizzazione del reato; ne consegue che solo rispetto a tale fatto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in sede dibattimentale, ha efficacia di giudicato nel procedimento tributario, restando impregiudicata, per assenza di accertamento in sede penale, la questione dell'eventuale mancato versamento delle ritenute operate in misura inferiore alla soglia di punibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)