Sez. 6, Sentenza n. 29347 del 24/06/2026 Cc. (dep. 03/08/2026) Rv. 290536-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera negligenza informativa dell’imputato - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza postula l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo che non può automaticamente desumersi dalla mera negligenza informativa, né dalla sola nomina di un difensore di fiducia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui era stata ritenuta
legittimamente effettuata la declaratoria di assenza, pur se il decreto di citazione risultava notificato alla madre dell'imputato presso il domicilio eletto anni prima, dal quale quest'ultimo si era successivamente allontanato, e il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini, era stato sostituito da un difensore d'ufficio con cui l'imputato non si era in alcun modo rapportato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)