Sez. U, Sentenza n. 2383 del 26/04/1979 (Rv. 398694 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTESTA ALTERNATIVA DELLA PA DI IRROGARE SANZIONI PECUNIARIE E SANZIONI RIPRISTINATORIE - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DELLA PA - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'AN DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - ESTENSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTESTA ALTERNATIVA DELLA PA DI IRROGARE SANZIONI PECUNIARIE E SANZIONI RIPRISTINATORIE - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DELLA PA - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'AN DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - ESTENSIONE.*
Le sanzioni pecuniarie, che la pubblica amministrazione abbia la facolta di irrogare al privato in via alternativa rispetto alle sanzioni di natura ripristinatoria, e con propria scelta discrezionale, come nel caso di costruzione senza licenza edilizia, ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765, configurano, al pari delle predette sanzioni ripristinatorie, espressione diretta di poteri autoritativi per la tutela di finalita di ordine generale, come tali idonei a degradare a meri interessi legittimi le posizioni soggettive di detto privato. Pertanto - anche indipendentemente dalla normativa ex art 16 della legge n 10 del 1977 - la domanda con la quale quest'ultimo insorga avverso il provvedimento irrogativo di una di dette sanzioni, tanto con riguardo all'an, anche sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge e della ritualita del relativo procedimento, quanto con riguardo al concreto ammontare della sanzione stessa, resta sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, e devoluta alla giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo. (Conf 926/78, mass n 390261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)