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Sez. U, Sentenza n. 3001 del 07/05/1980 (Rv. 406755 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE EDILIZIE ABUSIVE - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ALTERNATIVA A MISURE DI CARATTERE RIPRISTINATORIO - SCELTA RELATIVA RIMESSA ALLA VALUTAZIONE DELLA PA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA PREDETTA SANZIONE E DELLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL PRIVATO DIRETTA A SOSTENERE LA NON IRROGABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA AL CASO DI LAVORI COMPIUTI IN DIFFORMITA DALLA LICENZA EDILIZIA - DEROGA ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406755-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE EDILIZIE ABUSIVE - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ALTERNATIVA A MISURE DI CARATTERE RIPRISTINATORIO - SCELTA RELATIVA RIMESSA ALLA VALUTAZIONE DELLA PA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA PREDETTA SANZIONE E DELLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL PRIVATO DIRETTA A SOSTENERE LA NON IRROGABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA AL CASO DI LAVORI COMPIUTI IN DIFFORMITA DALLA LICENZA EDILIZIA - DEROGA ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora l'ordinamento preveda una sanzione amministrativa pecuniaria, in via alternativa con misure di carattere ripristinatorio, rimettendo la relativa scelta alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, come nel caso della sanzione pecuniaria prevista per le opere edilizie abusive dall'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765 (sostitutivo dell'art 41 della legge 17 agosto 1947 n 1150), la posizione soggettiva del privato, ponendosi a fronte di un potere pubblicistico direttamente rivolto alla cura di interessi generali, assume natura e consistenza di mero interesse legittimo. Ne consegue che la domanda, con la quale il destinatario di detta sanzione contesti la ricorrenza dei presupposti di legge per la sua applicazione, ovvero sostenga che la Determinazione del quantum della sanzione stessa sia avvenuta in violazione dei parametri e dei limiti fissati dalla legge, resta devoluta alla giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, nel rispetto ed in conformita dei precetti di cui agli artt 24 e 113 della Costituzione. Tale principio non soffre deroga per l'ipotesi in cui quella domanda sia diretta a sostenere la non irrogabilita della sanzione pecuniaria, in alternativa alla sanzione ripristinatoria, al caso di lavori compiuti in difformita della licenza edilizia, oltre che a quello di lavori compiuti senza licenza, atteso che il potere sanzionatorio conferito alla amministrazione dalla citata norma investe ogni abuso edilizio, senza distinguere fra i due predetti casi, e, pertanto, l'indicata contestazione non pone in discussione la sussistenza del potere stesso, ma solo la legittimita del suo concreto Esercizio. (V 2383/79, mass n 398694; (V 926/78, mass n 390261).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)