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Sez. L, Sentenza n. 4685 del 27/05/1997 (Rv. 504714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Vizio della comunicazione prevista dall'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento - Relativa eccezione da parte del lavoratore interessato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

È viziato da inefficacia, a norma dell'art. 5, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n. 223, il licenziamento collettivo nell'ipotesi di vizio della comunicazione prevista dall'art. 4, comma nono, della stessa legge, essendo irrilevante che tale comunicazione debba avvenire contestualmente all'intimazione del licenziamento stesso, ove si consideri che l'inefficacia di un atto può derivare anche dalla mancanza di adempimenti o formalità successive. Il suddetto vizio può essere eccepito anche dal lavoratore interessato, nonostante il fatto che questi non sia destinatario della suddetta comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)