Sez. 1, Sentenza n. 10776 del 09/07/2003 (Rv. 564906 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Cause ostative alla candidatura alle elezioni amministrative e alla carica di sindaco - Art. 58, comma primo, lett. c), T.U. n. 267 del 2000 - Condanna per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - Abuso o violazione costituenti circostanza aggravante - Sufficienza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Ai fini della causa ostativa alla candidatura alle elezioni amministrative e comunque a ricoprire la carica di sindaco (o di presidente della provincia, assessore, consigliere comunale o provinciale) prevista dall'art. 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il caso di condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi "per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio", l'abuso di poteri o la violazione dei doveri possono venire indifferentemente in rilievo sia come componenti materiali di una fattispecie criminosa autonoma, sia come semplici circostanze aggravanti di un reato di per sè non immediatamente lesivo degli interessi della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)