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Sez. 1, Sentenza n. 9665 del 03/10/2013 Ud. (dep. 27/02/2014) Rv. 259697 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. - Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259697-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che, ritenuto il fatto diverso da quello contestato, ha annullato la sentenza di primo grado e disposto la restituzione degli atti al P.M., atteso che essa non determina alcun pregiudizio per l'imputato avendo questi ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini e del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta dall'imputato avverso decisione del giudice d'appello di annullamento della sentenza di primo grado che aveva disposto il non doversi procedere per difetto di querela).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)