Sez. 2, Sentenza n. 4384 del 04/08/1982 (Rv. 422373 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno - tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 cod. civ., che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia inedificato. (V 3421/81, mass n 414017; (V 1239/76, mass n 379936; (V 1688/75, mass n 375303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)