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Sez. 5, Sentenza n. 1013 del 19/01/2005 (Rv. 581345 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Istanza - Termine - Natura - Perentoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581345-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'IVA a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel d.m. 20 maggio 1982 sulla base della previsione del sesto comma dell'art. 38 - ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è perentorio e non derogabile. Infatti, l'art. 7 della direttiva CEE 1072/79 prevede tale termine in linea generale, senza che dal testo della norma comunitaria possa evincersi la possibilità, per il legislatore nazionale, di fissarlo come ordinatorio; posto, poi, che, prima ancora che dall'espressa previsione della norma istitutiva, è dalla funzione assolta che discende la perentorietà di un termine, questa trova giustificazione nel sistema procedimentale in cui la richiesta di rimborso si inserisce, in quanto l'amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di esaurire in tempi brevi le procedure di rimborso e, al contempo, di esperire a sua volta quelle di ripetizione delle somme indebitamente detratte.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM 20/05/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)