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Sez. 5, Sentenza n. 22563 del 01/12/2004 (Rv. 578155 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Domanda - Termine - Natura decadenziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578155-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel D.M. 20 maggio 1982 - al quale il sesto comma del citato art. 38 ter rinvia per la fissazione delle modalità e dei termini relativi all'esecuzione dei rimborsi -, non è stabilito a pena di decadenza, in assenza di espressa previsione in tal senso, poiché la decadenza dall'esercizio di diritti deve ritenersi di natura eccezionale e, inoltre, una diversa interpretazione porrebbe dubbi di compatibilità della disciplina anzidetta con la normativa comunitaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)