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Sez. 5, Sentenza n. 5116 del 09/03/2005 (Rv. 580227 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del dPR n. 633 del 1972 - Domanda - Termine stabilito nel d.m. 20 maggio 1982 - Natura perentoria - Esclusione - Conseguenze - Termine perentorio ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580227-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38 ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso, indicato nell'art. 1, secondo comma, del d.m. 20 maggio 1982 (al quale rinvia il sesto comma del citato art. 38 ter), non è posto a pena di decadenza. La presentazione di detta istanza, pertanto, è soggetta al termine perentorio biennale stabilito dall'art. 21, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituente norma residuale e di chiusura del sistema in mancanza di disposizioni specifiche.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM 20/05/1982 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)