Sez. 5, Sentenza n. 3575 del 11/03/2003 (Rv. 561078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Istanza - Termine - Natura perentoria - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, ex art. 38 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel decreto ministeriale 20 maggio 1982 - al quale il sesto comma del citato art. 38 ter rinvia per la fissazione delle modalità e dei termini relativi all'esecuzione dei rimborsi -, non è posto a pena di decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)