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Sez. U, Sentenza n. 709 del 22/01/2002 (Rv. 551728 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Opposizione - Attribuzione al giudice civile o penale - Questione di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551728-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" in materia di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico, adottato ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge n. 319 del 1980, attiene alla proponibilità della domanda, e non ad un problema di riparto di giurisdizione, sul quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)