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Sez. 2, Ordinanza n. 12322 del 21/08/2002 (Rv. 556994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Liquidazione compenso C.T.U. in procedimento penale - Opposizione - Assegnazione a collegio penale - Necessità - Erronea assegnazione a collegio civile - Conseguenze - Ordinanza dichiarativa di improponibilità del gravame - Ricorso straordinario per cassazione in sede civile - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale è proponibile opposizione innanzi al Tribunale o alla Corte di Appello penali cui appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il provvedimento, e spetta al capo dell'ufficio giudiziario adito con l'opposizione (rivolta, nella fattispecie, genericamente all'ufficio stesso, senza specificazione del settore penale o civile) assegnare l'affare ad una sezione o collegio penale. Ne deriva che, in caso di erronea assegnazione, da parte del capo dell'ufficio, ad una sezione o collegio civile, il collegio designato non può per tal motivo dichiarare l'improponibilità del gravame (non potendo l'errore far carico alla parte, cui non spetta il potere di assegnazione), ma deve limitarsi a rimettere gli atti al capo dell'ufficio perché assegni l'affare ad un collegio o sezione penale, e l'ordinanza dichiarativa dell'improponibilità è impugnabile con ricorso straordinario (ai sensi dell'art. 111 Cost.) alla Corte di Cassazione in sede civile, trattandosi di ricorso avverso provvedimento di giudice civile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)