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Sez. 3, Sentenza n. 17456 del 31/07/2006 (Rv. 592069 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Valore della causa - Decisione secondo equità - Criteri, presupposti, determinazione - Domanda di condanna alla consegna di un bene mobile di valore non superiore a euro 1.100, 00 - Domanda di risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa, con clausola di contenimento nell'ambito della competenza del giudice adito - Determinazione del valore - Cumulo - Valore della causa nei limiti di euro 2582, 28, cui all'articolo 7, primo comma, cod. proc. civ., e oltre il limite di cui all'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., per la decisione secondo equità - Appellabilità - Necessità - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592069-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, con riferimento alla individuazione del relativo mezzo, ai sensi dell'articolo 339, primo e secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui, come nella specie, parte attrice, oltre a richiedere la condanna alla consegna di un bene mobile di valore non superiore a euro 1.100, 00, abbia anche chiesto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa, con clausola di contenimento nell'ambito della competenza del giudice adito, va affermato innanzitutto che, per stabilire se la domanda debba essere decisa secondo equità - in quanto non superiore ad euro 1.100, 00 - il valore della causa va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore; quindi, nella fattispecie, che il valore della causa deve ritenersi eguale al massimo della competenza del giudice adito in forza dei principi stabiliti dagli articoli 10 e 14 cod. proc. civ.; che, pertanto, il valore della causa deve presumersi, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti di euro 2.582, 28 (stabiliti dall'articolo 7, primo comma, cod. proc. civ.); che, di conseguenza, per effetto del cumulo, il valore delle domande supera il limite di cui all'articolo 113, secondo comma, cod. proc, civ. per la decisione secondo equità e la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell'articolo 339, cod. proc. civ., con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, ancorché il giudice abbia accolto la domanda nei limiti di valore per la pronuncia secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)