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Sez. 7, Ordinanza n. 39049 del 26/10/2006 Cc. (dep. 24/11/2006) Rv. 234961 - 01

SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione alle autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di tali manifestazioni - Ragioni di necessità e di urgenza - Esigenza di motivazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234961-01

SPORT

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive e con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che debbono sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi, quanto alla necessità, che la relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto; quanto all'urgenza, che l'omessa motivazione determini l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)